Il MiTE sta ultimando i dettagli relativi all'agevolazione che prevede 1000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021

È in fase di ultimazione il decreto attuativo riguardante il Bonus idrico (noto anche come bonus bagno o bonus rubinetti) per la sostituzione di rubinetti e sanitari, introdotto con la legge di Bilancio 2021. Lo ha fatto sapere al Corriere della Sera il Ministero della Transizione Ecologica.

Ricordiamo che il decreto attuativo con le modalità di ottenimento e di erogazione dell'agevolazione avrebbe dovuto essere emanato entro il 2 marzo 2021.

La Legge di Bilancio 2021, ai commi 61-65, ha stabilito l’istituzione di un “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato al riconoscimento di un Bonus idrico pari a 1000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.

Quali interventi rientrano nel bonus?

Il bonus dovrebbe essere impiegato per le spese sostenute per:

- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata d’acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Al comma 64 la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che il Bonus idrico non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore della situazione economica equivalente.

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