Una recente sentenza del Tribunale di Udine ha ribadito l’inadeguatezza della collocazione dei motori dei condizionatori nell’area della facciata di un edificio anche se collocati su una terrazza privata

Con la sentenza n. 107 del 2022, il Tribunale di Udine si è recentemente pronunciato sull’inadeguatezza della collocazione dei motori dei condizionatori nell’area della facciata di un edificio anche se collocati su una terrazza privata, se gli stessi violano il decoro architettonico. Infatti, la facciata di un condominio va intesa come una “parte comune” che non può essere lesa in fase di installazione degli impianti di condizionamento dal motore esterno nell’armonia delle forme, nelle linee strutturali e nella fisionomia complessiva.

Nello specifico la sentenza ha ritenuto che l'applicazione dei suddetti motori determina modifica e alterazione del decoro del fabbricato oltre che delle linee architettoniche, della simmetria e dell’estetica. Per tale ragione, secondo i giudici, la predisposizione degli impianti in tali aree andrebbe a ledere l’utilizzo della cosa comune secondo i requisiti dell’art. 1102 cc. Pertanto, al singolo condomino, è consentita la realizzazione di un impianto di condizionamento nel proprio appartamento ma tale esigenza deve essere parametrata ed equilibrata con il diritto degli altri condomini a non vedersi alterato il decoro e l’estetica della facciata. Il Tribunale di Udine, dunque, ha accolto la richiesta e condannato il condomino in questione alla rimozione dei motori posti all’esterno del proprio appartamento ma sulla facciata condominiale.

Cosa prevede la legge in materia?

La sentenza del Tribunale di Udine è coerente a quanto già affermato dalla precedente giurisprudenza in materia. Ma cosa prevede esattamente la legge in tema di posizionamento delle unità esterne di un condizionatore sulla facciata del coondominio? Le regole per il posizionamento del motore, quindi dell’unità esterna, sono previste dalla legge all’interno del Codice civile. Quindi il motore si può posizionare a 3 metri sotto la finestra o il balcone dell’unità immobiliare del piano superiore; mentre per quanto riguarda lo scolo dell’acqua di condensa, il posizionamento e il fissaggio devono evitare il gocciolamento verso i piani inferiori e sulla strada ai danni dei passanti, per questo il tubo deve avere la distanza minima di un metro. Tuttavia, in alcuni casi residuali, il regolamento di condominio potrebbe stabilire indicazioni differenti rispetto al dettato normativo.

 

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