Scende dal 50% al 30,37% la quota di agevolazione disponibile per le spese sostenute per l'acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio o di mineralizzazione dell’acqua

La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario che ha fatto richiesta del bonus acqua potabile scende a 30,3745 per cento dell’importo richiesto. È questo l'effetto del provvedimento 31 marzo 2022 n. 102326 pubblicato dall'Agenzia delle Entrate dopo aver acquisito le comunicazioni validamente presentate entro lo scorso 28 febbraio e constatato che le spese complessivamente sostenute nel 2021, per il miglioramento qualitativo delle acque potabili, hanno superato i 5 milioni di euro di risorse disponibili.

Infatti, come previsto nel provvedimento dello scorso 16 giugno 2021 nel caso di superamento del tetto di spesa di 5 milioni di euro, l’Agenzia delle Entrate si era riservata di calcolare la percentuale della quota di agevolazione rapportando il tetto massimo di spesa all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Compensazione e codice contributo 

Per consentire la compensazione, l’Agenzia, con la risoluzione n. 17 del 1° aprile 2022, ha anche istituito il codice tributo “6975” (CREDITO D’IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), da indicare nella delega di pagamento unificato per identificare il bonus.

In fase di compilazione del modello, il nuovo codice dovrà essere riportato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, mentre, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” si dovrà indicare quello di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

 

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