Bicchiere d'acqua

Le prime domande per il credito d’imposta potranno essere inviate telematicamente dal 1° al 28 febbraio 2022, per le spese sostenute quest’anno

Non ci sono ancora notizie sui decreti attuativi del bonus idrico, ma almeno una parte delle norme previste dalla Legge di Bilancio 2021 per ridurre gli sprechi idrici e incentivare l’uso efficiente dell’acqua potabile è andata in porto: il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha firmato infatti il provvedimento che sblocca finalmente l’attuazione del bonus acqua potabile, il credito d’imposta per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere e a ridurre il consumo di contenitori in plastica. Il provvedimento definisce i criteri e le modalità di fruizione del bonus e approva il modello di comunicazione da trasmettere all’Agenzia dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. La prima finestra si apre quindi nel febbraio 2022, per le spese sostenute nel 2021.

A quali prodotti si applica

Il bonus, previsto dalla Legge di Bilancio 2021, consiste in un credito d'imposta del 50% fino a una disponibilità di 5 milioni di euro all’anno di spesa complessiva, per le spese sostenute tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di: sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.

Possono beneficiarne le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

L’importo massimo delle spese su cui calcolare l’agevolazione è fissato a

  • 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche
  • 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali.

Come si richiede

L’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento di oggi sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.

L’ammontare delle spese agevolabili va comunicato all’Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio dell’anno successivo al quello di sostenimento del costo inviando il modello approvato approvato dall’Agenzia tramite il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato in compensazione tramite F24, oppure, per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo, anche nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno della spesa e in quelle degli anni successivi fino al completo utilizzo del bonus.

Validi anche i pagamenti in contanti fino al 15 giugno

Il Provvedimento specifica che l’accesso al bonus acqua potabile è possibile anche se le spese sono state sostenute in contanti, ma solo fino alla data del 15 giugno. I due vincoli – tracciabilità del pagamento (ad eccezione dei beneficiari che esercitano l'attività di impresa in contabilità ordinaria) e l’indicazione in fattura o nel documento commerciale del codice fiscale di chi richiede il credito — valgono infatti solo a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso — quindi dal 16 giugno 2021. Per le spese effettuate in precedenza, il credito d’imposta è quindi riconosciuto lo stesso, anche se i pagamenti sono avvenuti con modalità non tracciabili. In caso di mancanza del codice fiscale del richiedente, si potrà integrare la fattura o il documento commerciale che attesta la spesa, annotando il codice fiscale di chi richiede il credito.

Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate

 

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