Con la legge di conversione del Decreto Bollette è prevista la deroga al DPR n. 412 del 1993 per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013

Il Decreto Bollette, pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 aprile scorso, introduce significative novità in merito a requisiti necessari per gli impianti termici, importanti in chiave Superbonus.

In particolare l'articolo 9-bis della legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione del Decreto Bollette modifica l'articolo 5 del DPR n. 412 del 1993 recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia.

Le novità previste

La modifica, quindi, prevede l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti dal comma 9 dell'articolo 5 DPR 26 agosto 1993, n. 412 per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013. Con la novella al comma 9-ter, numero III, l'installazione delle pompe di calore a gas è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione (per i quali è stabilito che i prodotti della combustione devono avere emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti); si prescrive altresì che le pompe di calore a gas (in luogo dell'attuale riferimento alle "pompe di calore"), comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).

I casi di deroga

Ci sono dei casi in cui è possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9, in particolare:

  • si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
  • l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  • il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto;
  • si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili all'applicazione di apparecchi a condensazione;
  • vengono installati pompe di calore a gas o uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
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