Manutentore caldaia

In questo approfondimento passiamo in rassegna la periodicità degli interventi manutentivi attualmente previsti per le tipologie di impianto più diffuse nel settore civile

 

A CURA DI CNA INSTALLAZIONE IMPIANTI

 

Com’è noto, la vigente legislazione (art. 7, DPR 74/13) affida all’installatore (impianti nuovi) e al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico. Occorre però considerare che l’impianto termico è costituito da un insieme complesso di dispositivi e apparecchiature diverse, genericamente identificati come “sistemi” nella sua definizione, per cui ogni indicazione circa i necessari interventi di manutenzione non può prescindere da un’attenta analisi di ciascun “sistema” costituente l’impianto per valutarne non solo il potenziale deperimento ma anche l’eventuale vigenza di altri provvedimenti legislativi di interesse. In altre parole, non è pensabile stabilire aprioristicamente alcuna periodicità degli interventi di manutenzione sull’impianto termico nella sua interezza, ma occorre scandire tali attività in funzione delle peculiarità delle apparecchiature e dei dispositivi ivi installati, avvalendosi anche della documentazione del progettista o dei fabbricanti, ma tenendo sempre in debito conto potenziali prescrizioni di carattere normativo e/o legislativo. Proprio sulla scorta di quest’ultima considerazione, è opportuno analizzare i provvedimenti legislativi o normativi che riguardano le apparecchiature tipicamente utilizzate negli impianti termici, per valutarne eventuali riflessi in merito alla periodicità degli interventi di manutenzione.

Apparecchi a gas

Nella stragrande maggioranza dei casi, il “sistema di produzione” di un impianto termico è costituito da un generatore di calore alimentato a gas combustibile per mezzo di un insieme di tubazioni e accessori che la norma tecnica (UNI 7128:2015) definisce come “impianto interno”.

cna logo 2Circa il generatore di calore, trattandosi di un apparecchio a gas, occorre ora riferirsi a quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, che abroga la direttiva 2009/142/CE ed è entrato in vigore il 21 aprile 2018. Si tratta di un provvedimento che impone ai fabbricanti degli apparecchi a gas il rispetto di specifici “requisiti essenziali” per l’immissione in commercio e la successiva messa in servizio dei loro prodotti, allo scopo di salvaguardare la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni a patto che gli stessi apparecchi siano “usati normalmente” da parte degli utilizzatori.

Il fabbricante è tenuto quindi a produrre apparecchi secondo criteri condivisi in ambito comunitario il cui rispetto è sintetizzato nell’acquisizione della marcatura CE. Ma la disponibilità di un apparecchio siffatto rappresenta soltanto la condizione necessaria ma non sufficiente a garantire la sicurezza per i suoi fruitori. Occorre infatti che venga anche usato normalmente per non compromettere “la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni materiali” (16° considerando del Regolamento 2016/426). In sostanza il legislatore individua nell’“uso normale” dell’apparecchio da parte dell’utilizzatore finale la conditio sine qua non per garantirne una fruizione sicura. Una scorretta installazione dell’apparecchio, o l’inosservanza delle disposizioni del fabbricante per la sua manutenzione, comportano il venir meno dell’uso normale dell’apparecchio, con la potenziale sottrazione da ogni responsabilità del produttore in caso di incidente o di anomalia grave di funzionamento.

Circa la “corretta installazione” ci si deve evidentemente riferire ai contenuti del vigente DM 37/08, per cui l’apparecchio deve essere installato secondo la “regola dell’arte” da parte di personale abilitato che, così facendo, mette in condizione il proprio cliente di usufruire “normalmente” del proprio apparecchio. All’utente finale spetta invece il compito di mantenere nel tempo tali modalità di fruizione sottoponendo il proprio apparecchio a manutenzioni periodiche secondo le istruzioni del fabbricante. Viene meno, quindi, l’obbligo di prescrizione da parte del fabbricante di cui all’art. 7, comma 2, del DPR 74/13, poiché in ogni caso quanto da questi previsto in termini di periodicità della manutenzione sui propri apparecchi assume carattere di perentorietà cui l’installatore, ovvero il manutentore, non possono sottrarsi. 

Apparecchi contenenti gas fluorurati

Si tratta di apparecchi largamente utilizzati per la climatizzazione estiva degli ambienti e, più recentemente, anche per il riscaldamento invernale in sostituzione o in abbinamento ai tradizionali generatori di calore a gas. Come noto, il loro principio di funzionamento è fondato sulle proprietà di taluni gas (fluido frigorigeno o refrigerante) di cedere/assorbire calore in ambiente se ciclicamente compressi ed espansi. Tali sostanze, derivate da idrocarburi opportunamente sintetizzati, si sono rivelate però estremamente nocive se immesse in atmosfera tal quali, per cui in ambito comunitario sono stati posti divieti e vincoli sempre più stringenti in merito alla qualità dei refrigeranti utilizzati nonché al personale incaricato alla installazione e/o manutenzione degli apparecchi “fissi”6 che contengono taluni gas fluorurati. Senza entrare in merito alle disposizioni relative alle qualifiche del personale e delle imprese (si vedano, a questo proposito, le Schede poste al termine di questo fascicolo, ndr), in questa sede si ritiene opportuno sottolineare come la vigente legislazione7 imponga un controllo delle perdite con frequenza prestabilita in funzione del contenuto in gas fluorurati espresso in “tonnellate di CO2 equivalente”.

Di conseguenza, nel caso di impianti che utilizzano tali apparecchiature, la frequenza di manutenzione non è lasciata al libero arbitrio del tecnico ma deve rifarsi necessariamente anche a quanto stabilito da legislazioni diverse rispetto al DPR 74/13 e, segnatamente, dal Regolamento (UE) N. 517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006, le cui disposizioni sono riassunte nella tabella seguente.

 

Quantità F-Gas

Frequenza controlli

Tra 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente

12 mesi

24 mesi

Tra 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente

6 mesi

12 mesi

Più di 500 tonnellate di CO2 equivalente

3 mesi

6 mesi

 

Apparecchi a biomassa

In questo caso occorre rifarsi non già alle prescrizioni di cui alla legislazione di carattere energetico, che li vede esclusi da una serie di adempimenti (fatti salvi provvedimenti regionali), quanto alla norma che ne regola l’installazione. Come noto, anche per questa tipologia di apparecchi bisogna rifarsi al DM 37/0811 per cui il tecnico, all’esito delle necessarie verifiche di sicurezza e funzionalità, dovrà rilasciare la Dichiarazione di Conformità alla “regola dell’arte” dell’impianto. Nel caso in esame la “regola dell’arte” è rappresentata dal pedissequo rispetto della norma UNI 10683:2012 novellata come “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione”.

Tale norma, valida per apparecchi di potenza termica nominale minore o uguale a 35 kW, al punto 8.2 (“Periodicità delle operazioni”) prevede che: La manutenzione dell’impianto di riscaldamento o dell’apparecchio devono essere eseguiti con periodicità regolare e secondo il libretto di uso e manutenzione, nonché nel rispetto delle prescrizioni di legge e/o regolamenti locali. In assenza di tali indicazioni si applicano le periodicità indicate nel prospetto 13 a seconda della tipologia dell’impianto.

 

Tipologia di apparecchio installato

< 15 kW

(15-35) kW

Apparecchio a pellet

2 anni

1 anno

Apparecchi a focolare aperto ad aria

4 anni

4 anni

Apparecchi a focolare chiuso ad aria

2 anni

2 anni

Apparecchi ad acqua (termocamini, termostufe, termocucine)

1 anno

1 anno

Caldaie

1 anno

1 anno

Sistema evacuazione fumi

4 t di combustibile utilizzato

4 t di combustibile utilizzato

 

Anche in questo caso quindi, la periodicità della manutenzione sull’apparecchio non può essere semplicemente demandata al tecnico ma è stabilita dalla norma tecnica ai sensi della quale l’installatore ha dichiarato la conformità del suo operato. Il rispetto di tale tempistica diventa quindi cogente per la fruizione sicura di apparecchi alimentati a biomassa.

La tabella riassuntiva con le tempistiche di manutenzione per tutte le tipologie di impianto è sull’articolo completo.

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