Il 15 marzo Sestino Giacomini ha presentato un'interrogazione rivolta al MEF per chiarire il ruolo delle società per la cartolarizzazione dei crediti, con patrimonio segregato consolidato contabilmente in un gruppo bancario iscritto all’albo

Possono essere considerati tra i soggetti qualificati quali secondi, ovvero terzi, cessionari dei crediti fiscali anche le società per la cartolarizzazione dei crediti, il cui patrimonio segregato risulti consolidato contabilmente in un gruppo bancario iscritto all’albo come previsto dall’articolo 64 del Testo unico bancario? 

È questo il dubbio al centro del quesito presentato da Sestino Giacomoni nell'interrograzione n. 5-07717 a risposta immediata in commissione finanze della Camera, del 15 marzo 2022 e rivolta al MEF.

Dal 25 febbraio 2022, il decreto anti-frodi ha introdotto, tra le altre novità, anche la facoltà di poter procedere con ulteriori cessioni dei crediti ma solo se effettuate:

  • a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il dubbio sulle società per la cartolarizzazione dei crediti 

Non è chiaro quindi - secondo Sestino Giacomo - se sono da ricomprendere nell'elenco anche le società per la cartolarizzazione dei crediti costituiti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 che, sebbene fossero originariamente iscritte all'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, sono state successivamente derubricate in virtù di un provvedimento di Banca d'Italia, pur rimanendo iscritte presso un registro separato.

Inoltre, le società di cartolarizzazione dei crediti, oltre a essere iscritte a tale registro separato, scontano anche la presenza obbligatoria di un soggetto iscritto all'albo e deputato a un ruolo di servizio presso la società di cartolarizzazione nella riscossione dei crediti ceduti e del servizio di cassa e di pagamento.

Il patrimonio segregato di talune società per la cartolarizzazione dei crediti è contabilmente consolidato presso un gruppo bancario iscritto all'albo in quanto il suddetto gruppo bancario ne esercita il controllo, anche qualora le quote societarie di tali società per la cartolarizzazione dei crediti, non fossero detenute dal gruppo bancario stesso; ne deriva che il consolidamento contabile del loro patrimonio segregato costituisce elemento non solo necessario ma anche sufficiente a garantire gli stessi presidi e controlli che il legislatore ha cercato di ottenere limitando la circolazione dei crediti relativi ai bonus edilizi; a meno che non vengano ricomprese nei casi di soggetti qualificati quali secondi, ovvero terzi, cessionari dei crediti.

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