A partire da marzo 2020, ogni Stato Membro dell’Unione Europea ha l’obbligo di recepire la “Direttiva sul rendimento energetico degli edifici”, nota anche come Direttiva UE 2018/844 (EPBD III). Questa Direttiva – in inglese EPBD, Energy Performance of Buildings Directive – modifica le precedenti (2010/31/UE e 2012/27/UE), con l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e incentivare la ristrutturazione degli esistenti entro il 2050.

Infatti, la vera novità della 2018/844 UE è promuovere la trasformazione degli edifici sostenibili andando oltre la sola necessità di “efficienza energetica”. Tutta la società, partendo anche dagli interventi di qualifica del costruito, deve tendere verso la ricerca di un maggior comfort e benessere abitativo. Detto ciò, ogni Stato Membro avrà poi il compito di definire la propria strategia operativa in base alle proprie necessità. 

Schema di Decreto 

In Italia lo schema di Decreto per il recepimento della Direttiva approvato del Consiglio dei Ministri, lo scorso 29 gennaio 2020, modificherà il D.Lgs. 192/2005 per adeguarlo alle indicazioni dell’EPBD III. 

Il D.Lgs. 192 aveva già recepito la prima EPBD nel 2002 introducendo in Italia le prescrizioni europee sull’efficienza energetica. Lo schema di Decreto del CdM si allinea in sostanza con quanto previsto nella Direttiva UE, e prevede, dunque: 

– l’introduzione di strumenti per accelerare la ristrutturazione degli edifici esistenti;

– l’integrazione delle stesse strategie di ristrutturazione in un’ottica a lungo termine, per raggiungere il traguardo di edifici nZEB (Nearly Zero Energy Buildings, ovvero edifici “a energia quasi zero”) entro il 2050; 

– l’aggiornamento dei criteri generali per la metodologia di calcolo e dei requisiti della prestazione energetica, stimolando verso le soluzioni di mobilità elettrica, interventi di sostituzione degli impianti tecnici, etc. 

Successivamente sarà redatto un apposito DPR per quanto riguarda tutti gli aspetti legati alla manutenzione degli impianti termici, sia per riscaldamento che raffreddamento e per la produzione di acqua calda sanitaria. 

Cosa cambia per gli installatori?

Per gli installatori, le novità si concentrano soprattutto sul settore dell’ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione), indispensabile per migliorare le prestazioni energetiche e di autonomia dei servizi integrati. Elettricisti e meccanici dovranno confrontarsi con altri colleghi esperti, per esempio, nel BACS (Building Automation Control System) secondo la UNI EN 15232/2017, ovvero sistemi pensati per la riduzione dei consumi energetici che modificano le proprie prestazioni al cambiare delle condizioni climatiche esterne. Quindi, vi è una forte spinta all’installazione degli impianti di automazione di ultima generazione per l’implementazione della domotica, ma anche della mobilità elettrica attraverso l’installazione di punti di ricarica per i veicoli elettrici in edifici di nuova costruzione, residenziale e non. 

Per quanto riguarda invece l’integrazione delle apparecchiature tecniche per il riscaldamento e/o raffrescamento degli ambienti, è noto che gli obiettivi fissati dall’UE per il 2030 – e recepiti in Italia con il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – saranno raggiungibili solo grazie all’installazione di impianti più consapevoli, e sistemi alternativi ad alta efficienza, quali: 

  • sistemi di produzione di energia rinnovabile; 
  • cogenerazione; 
  • teleriscaldamento e teleraffrescamento; 
  • pompe di calore; 
  • sistemi ibridi e sistemi di monitoraggio e controllo dei consumi. 

In questo processo sono interessati tutti gli operatori del settore, non solo le industrie, ma in particolare gli installatori termoidraulici e installatori elettrici, per i sistemi di distribuzione, l’adeguamento degli impianti esistenti e/o rifare nuove colonne montanti degli edifici. Da sottolineare, poi, che tutti gli incentivi previsti nello schema di Decreto, in particolare l’Ecobonus, saranno accettati solo se i lavori verranno effettuati da installatori qualificati e certificati, come ribadito dall’art. 7 dello schema di Decreto, Modifica all’art. 4 e 4-ter del D.Lgs. 19/2005:

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l’adeguata competenza degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia, considerando tra l’altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti. 

 

 

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