Verifica dei contatori

Molte società si stanno organizzando per allestire un servizio di verificazione a norma di legge. Ne parliamo con Federico Grisotto di Idrotecnica S.r.l.

Il 18 settembre 2017 è entrato in vigore il D.M. 93/2017, contenente la nuova disciplina riguardante i controlli e la vigilanza degli strumenti di misura in servizio conformi alle normative nazionali ed europee. Il provvedimento prevede, tra le altre cose, che i titolari debbano comunicare le caratteristiche degli strumenti di misura alla Camera di commercio della circoscrizione in cui sono in servizio, mantenere l’integrità del contrassegno in sede di verificazione periodica, curare l’integrità dei sigilli e il corretto funzionamento degli strumenti.

A seconda del tipo di strumento di misura – contatori dell’acqua, del gas, dispositivi di conversione del volume, contatori di energia elettrica attiva e contatori di calore – sono previste diverse periodicità per la verificazione. Ma quali sono, sul piano concreto, le novità portate dal decreto? Ne parliamo con Federico Grisotto di Idrotecnica, azienda specializzata nella metrologia dell’acqua, che si è accreditata come Organismo di Ispezione 17020 per la verifica periodica dei contatori di acqua e di calore, da DN15 a DN200. “Si tratta del primo organismo, per queste verifiche, che copra tutti i calibri fiscali, in esercizio nelle reti di distribuzione”, spiega Grisotto. “Questa esperienza ci ha dato la possibilità di approfondire tutti gli aspetti, sia tecnici che legali, legati a questa attività. Ci siamo trovati in un settore metrologico in parte completamente consolidato e in parte inedito. La verifica periodica dei contatori fiscali non è una novità ma è molto attuale la sua completa applicazione a tutti gli strumenti fiscali.”

Immagine Ispettore DivLV 1

Chi deve attivarsi per eseguire la verifica, e come? 

Si identifica il titolare del contatore, che ha la responsabilità del contatore, dei sigilli e della manutenzione. Generalmente questo soggetto è un Distributore o un Gestore di rete (ad es. acquedotto, società elettrica) che ha molti contatori sotto la propria responsabilità. Il singolo utente non è tenuto, generalmente, ad attivarsi, ma deve solo custodire il contatore e permetterne l’accesso agli incaricati di letture e manutenzioni. I soggetti interessati devono fare richiesta, entro i termini prescritti, presso un organismo abilitato (accreditato da Accredia e autorizzato da Unioncamere) reperibile nell’elenco pubblicato sul sito di Unioncamere.

A che punto siamo, in pratica, in Italia? 

Il decreto 93 del 21 aprile 2017 rappresenta il moderno pilastro della metrologia legale in Italia. La competenza dei legislatori e dei tecnici ha prodotto uno strumento legislativo sintetico ed efficace. Per metrologia legale si intende la disciplina scientifica, riconosciuta dalla legge, che si occupa della corretta misurazione nelle transazioni commerciali. L’importanza di questa disciplina, per lo Stato, è chiara, vista l’antichità delle leggi su questo argomento. 

Per esempio?

Se vogliamo fare un po’ di storia del diritto, dobbiamo risalire al Regio Decreto 20 luglio 1890, n. 6991 che, a 29 anni dall’Unità d’Italia, ha definito le leggi nazionali sui pesi e sulle misure. Il testo, con integrazioni e modifiche, è ancora vigente ed è il primo riferimento del D.M. 93/2017. In particolare l’articolo 12 sancisce l’obbligo di verificare gli strumenti prima di usarli per la misura fiscale. Viene anche introdotto il concetto di falso (quindi truffa) rispetto all’uso improprio dei misuratori fiscali.

Il Decreto 93/2017, di per sé, rappresenta un importante miglioramento in termini di recepimento delle Norme Europee e di semplificazione delle regole di mercato applicabili in Italia. Il Decreto considera tutti gli strumenti di misura fiscale seguenti: contatori di acqua, luce, gas, teleriscaldamento; i contatori per liquidi diversi dall’acqua; le bilance usate per il commercio; i distributori di carburante; misuratori di gas di scarico; strumenti dimensionali; tassametri. Alcuni di questi strumenti erano storicamente sottoposti a verifica tramite prova e apposizione di un contrassegno (etichetta adesiva forata con l’esito positivo e la data della verifica), come ad esempio i distributori di carburante e le bilance dei negozi, soprattutto per garantire la corretta erogazione o distribuzione commerciale (vendita) di una quantità di prodotto.

Il D.M. 93/2017 ha messo tutti gli strumenti fiscali sotto lo stesso ombrello di competenza, introducendo o ribadendo gli obblighi di verifica, per strumenti che in precedenza non venivano verificati (contatori di luce ed acqua) o di recente utilizzo (contatori di calore). Per queste categorie di contatori la verifica veniva fatta solo in caso di contenzioso, non su tutti gli strumenti in uso, che sono milioni di pezzi.

Contatore di acqua e calore

Contatore di calore (A) e di acqua (B)

Quali sono allora le criticità ancora da risolvere?

Il problema risiede nella mancanza di una rete di organismi capaci di supportare la verifica di questi contatori, diventata obbligatoria per legge, ma non completamente gestita. Un altro freno all’avvio fluido e ordinato di queste attività deriva dalle Camere di Commercio. Questi organismi sono al centro dell’operazione di sorveglianza, perché formano le liste dei contatori in esercizio, autorizzano e sorvegliano gli organismi attrezzati per eseguire le verifiche, somministrano le sanzioni. In questo periodo storico le Camere di Commercio si stanno razionalizzando e sono in corso accorpamenti di uffici e mansioni, che causano un inevitabile rallentamento dei lavori.

Nonostante i ritardi, però, il ciclo virtuoso sta prendendo piede e numerose società si stanno organizzando per allestire il servizio di verificazione dove necessario. La cabina di regia delle Camere di Commercio ha già informato su come procedere secondo i vari settori considerati, in armonia con le possibilità pratiche. Un primo passo importante è stato fatto. La Divisione LV di Idrotecnica s.r.l. ha coperto completamente il campo di prova di due categorie di strumenti (contatori di acqua e contatori di energia termica), con un servizio esclusivamente dedicato. 

 

 

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