Pubblicato in Gazzetta Ufficiale pochi giorni fa, il Decreto Legislativo n. 48/2020, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2018/844 (nota anche come EPBD III, Energy Performance of Buildings Directive III), presenta diverse criticità per le aziende del settore impiantistico. Come spiega in una nota Carmine Battipaglia, Presidente di CNA Installazione Impianti, la nuova definizione di “sistemi tecnici per l’edilizia” fornita dal decreto pone alcuni problemi relativamente ai requisiti che devono avere le imprese del settore installazione impianti per poter operare.

Nell’art. 3, comma 1 lett. b) si specifica infatti una definizione dei “sistemi tecnici per l’edilizia” all’interno della quale sono ricompresi gli impianti termici, elettrici ed elettronici, anche alimentati da energie rinnovabili, mentre nell’art. 7, comma 1-ter si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo  economico ed acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  siano  stabiliti i requisiti degli operatori che  provvedono  all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia.

È del tutto evidente – spiega Battipaglia – che, qualora nella definizione di «sistemi tecnici per l’edilizia» fossero ricompresi, come appare, anche le varie tipologie di impianti, il DPR da emanare andrebbe a stabilire requisiti di abilitazione che si sommerebbero a quelli già previsti per i Responsabili Tecnici delle imprese installatrici oggi normati dall’art. 4, comma 1 del DM 37/08”.

Se poi a questa abilitazione aggiungiamo l’aggiornamento (obbligatorio, con almeno 16 ore di formazione da svolgere in 3 anni) dell’abilitazione necessaria per installare impianti FER (D.Lgs. 28/2011, art. 15) e la certificazione, obbligatoria anch’essa, per chi installa impianti contenenti F-Gas (DPR 186/2018) ci si potrebbe trovare di fronte alla necessità di un coordinamento legislativo affinché le varie norme che regolamentano le abilitazioni nel settore impiantistico siano tra loro rese coerenti e lineari: 

Su questo aspetto – sottolinea il Presidente degli impiantisti CNA – abbiamo chiesto al MiSE di considerare l’opportunità di aprire un tavolo di confronto con le associazioni di categoria a fronte del fatto che, con i richiamati commi del DPR 48/2020, si andrebbe a modificare sostanzialmente un aspetto fondamentale della normativa che regola il mondo impiantistico come quella relativa all’abilitazione dei Responsabili Tecnici delle imprese del settore”.

Altro problema, che rischia di minare il sistema delle ispezioni agli impianti termici, è quello contenuto nel comma 2 dell’art. 6 del Decreto legislativo, laddove si prevede che “le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell’efficienza energetica”, considerando sufficiente, al di sotto di questa soglia di potenza, l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile:

Il nostro legislatore – conclude Battipaglia – si è limitato in questo caso ad un acritico copia/incolla del testo della Direttiva 844, testo sul quale, in sede di audizione parlamentare, la CNA aveva espresso preoccupate valutazioni in quanto limita la possibilità di controllo degli impianti, della loro sicurezza ed efficienza, a rischio di compromettere le condizioni di sicurezza dell’utilizzatore finale e la corretta prestazione degli impianti stessi in termini di efficienza energetica”.

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