Tecnico controllo caldai

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 48/2020, che recepisce in Italia la Direttiva UE 2018/844 (nota anche come EPBD IIIEnergy Performance of Buildings Directive III). La Direttiva si pone l’obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici e incentivare la ristrutturazione degli esistenti entro il 2050.

Tra le tante novità previste — dall’obbligo di installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, alla revisione dei criteri per l’erogazione degli incentivi, che dovranno essere commisurati ai risparmi energetici conseguiti — si segnalano quelle più rilevanti riguardanti gli impianti termici.

Nuove definizioni

Innanzitutto, vengono introdotte alcune modifiche all’articolo 2 del D.Lgs. 192/05, fornendo nuove definizioni di “generatore di calore”, “sistema tecnico per l’edilizia” e “impianto termico”:

Generatore di calore

La parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o piu' dei seguenti processi: 

  1. la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia; 
  2. l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;
  3. la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;
  4. la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici.

Sistema tecnico per l’edilizia

Apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi.

Impianto termico

Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unita' immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. 

Ispezione e manutenzione

All’art. 6 il decreto prevede che con un futuro DPR saranno armonizzate e aggiornate “le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonché le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi”.

Il DPR dovrà tenere conto dei seguenti criteri e contenuti:

  • le disposizioni introdotte tengano conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;
  • le disposizioni introdotte tengano conto della necessità di semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non e' prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell’efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonché la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l’ispezione periodica delle parti accessibili dell’impianto;
  • le disposizioni introdotte siano differenziate in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l’alimentazione dell’impianto termico, fornendo indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;
  • sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio consentire l’accesso all’impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni di normale funzionamento, anche attraverso i residui del prodotto della combustione;
  • sono definite le modalità per l’integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d).

 

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