ponteggio ristrutturazione

Esclusi i lavori al di sotto dei 10 mila euro dai nuovi vincoli del decreto anti-frode. Il punto su tutte le novità

Nel maxiemendamento del governo alla Legge di Bilancio, approvato in seguito a una “maratona” notturna dalla Commissione bilancio del Senato, sono state recepite le modifiche al Superbonus concordate dopo lunghe trattative all’interno della maggioranza. La novità significativa è la rimozione del limite Isee di 25 mila euro per i proprietari di edifici unifamiliari: l’incentivo fiscale è prorogato fino a fine 2022 anche per le seconde case, l’unico requisito è che il 30% dei lavori sia completato entro giugno 2022.

Il nuovo orizzonte temporale del Superbonus disegnato dalla manovra, salvo modifiche last-minute prima dell'approvazione definitiva in Parlamento, dovrebbe essere dunque il seguente:

  1. 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche proprietarie di edifici unifamiliari adibiti a patto che entro giugno 2022 sia stato effettuato il 30% dei lavori; 
  2. 30 giugno 2023 per interventi effettuati da cooperative a proprietà indivisa e IACP (31 dicembre 2023 per per le spese sostenute per lavori completati per almeno il 60% entro il 30 giugno dello stesso anno);
  3. 31 dicembre 2023 per le spese effettuate dai condomini e dalle persone fisiche con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari. È stato esteso a fine 2023 anche il termine per gli interventi trainati che prevedono l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche;
  4. Per le aree colpite da eventi sismici a partire dal 2009 la possibilità di usufruire del Superbonus è estesa a tutto il 2025.

Un’altra importante novità riguarda la ripartizione delle quote da portare in detrazione: per le spese sostenute negli anni successivi al 2022 la ripartizione sarà in quattro quote annuali di pari importo anziché cinque. 

Niente decreto anti-frode per i lavori sotto i 10 mila euro

Il cosiddetto decreto anti-frode (D.L. 157/2021), che ha previsto l'obbligo di asseverazione e visto di conformità anche per i bonus diversi dal Superbonus nel caso di cessione del credito e sconto in fattura, non sarà convertito in legge, ma le sue disposizioni vengono rifuse all'interno della stessa Legge di Bilancio. Con alcune modifiche: la più importante è l'esclusione dalle nuove disposizioni dei lavori di importo inferiore a 10 mila euro. Una concessione che va incontro alle numerose richieste arrivate in questo senso dai lavoratori della filiera. 

Gli altri bonus edilizi

Per quanto riguarda l’Ecobonus (art. 14 del D.L. 63/2013), relativo agli interventi di riqualificazione energetica non specificamente rientranti nell’applicazione del Superbonus, la Legge di Bilancio proroga per il triennio 2022-24 per lageneralità dei contribuenti l’applicazione delle detrazioni Irpef e Ires del 65 e del 50%. Rimane confermata la ripartizione delle detrazioni su un arco temporale di dieci anni. Vengono prorogate al 2024 anche le detrazioni all’80 e all’85% delle spese relative a interventi finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica (Eco-Sismabonus).

Il cosiddetto Bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. 63/2013) è confermato con detrazione al 50% per le spese sostenute fino al 2024 su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (il tetto è stato innalzato rispetto ai precedenti 5.000 euro). Il Bonus mobili è riconosciuto sia per le spese sostenute nell’anno in cui vengono iniziati gli interventi di recupero edilizio, sia per quelle sostenute l’anno successivo. In tale ultimo caso, il limite di spesa è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente a quello dell’acquisto per le quali si è fruito della detrazione. 

Il cosiddetto Bonus verde (art. 1, comma 12 della L. 205/2017), in relazione agli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi, nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, viene prorogato fino al 2024.

Infine, il Bonus facciate (art. 1 comma 2019 della L. 160/2019) viene prorogato per tutto il 2022, ma con aliquota di detrazione ridotta dal 90 al 60%.

Cessione del credito e sconto in fattura

I due meccanismi che hanno contribuito al successo dei bonus edilizi sono stati prorogati. In particolare, la possibilità di optare, in luogo della detrazione diretta nella dichiarazione dei redditi, per lo sconto in fattura o per la cessione del corrispondente credito d’imposta:

  • è prolungata dal 2022 fino a tutto il 2025 per il Superbonus 110%;
  • è confermata fino al 2024 per le altre agevolazioni (Bonus ristrutturazioni, Eco- Sismabonus, Bonus facciate, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, installazione di impianti fotovoltaici).

 

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