È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto del MiTE con i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese

Approda in Gazzetta Ufficiale, la n. 63 del 16 marzo 2022, il decreto 14 febbraio 2022 n.75 recante “Costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020”, IN ALLEGATO.

Il provvedimento entrerà in vigore il 15 aprile 2022, quindi i costi si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sarà presentata dal 16 aprile 2022 cioè successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

Entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi, di cui all’allegato A al decreto, sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio e dei costi di mercato.

Come si struttura il nuovo decreto

La struttura del nuovo decreto del Mite si compone di cinque articoli e un allegato:

  1. Art. 1. Finalità;
  2. Art. 2. Ambito di applicazione;
  3. Art. 3. Costi massimi ammissibili;
  4. Art. 4. Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - c.d. Ecobonus";
  5. Art. 5. Aggiornamento ed entrata in vigore;
  6. ALLEGATO A - Costi massimi specifici.

L'incremento del 20%

L'Allegato A al decreto va a sostituire l'Allegato I del decreto 6 agosto 2020 del MiSE (Decreto requisiti tecnici ecobonus), quindi i massimali individuati aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus.

Caldaie a condensazione, micro-cogeneratori, pompe di calore, sistemi ibridi, impianti a biomasse e sistemi di Building Automation e tutti gli altri interventi presenti nelle 34 voci dell'allegato subiscono un incremento lineare dei valori pari al 20%, con l’eccezione dei cappotti termici nelle zone climatiche più fredde che prevedono una crescita del 30% rispetto agli importi del 2020. L'aumento tiene conto del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.

Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.

 Mite-decreto-14-02-2022-Gazzetta-Ufficiale.pdf

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