Confermata la proroga di 3 mesi per le unifamiliari e la possibilità per le banche di cedere i crediti anche ai propri clienti partite IVA

Ieri, 14 luglio, anche il Senato ha confermato la fiducia al governo approvando la conversione del D.L. Aiuti che è diventato legge. Ma quali sono le novità intervenute nel corso dell'iter parlamentare? Tra le conferme troviamo la proroga per le villette unifamiliari e la cessione del credito per le partite IVA.

Confermata la proroga per le unifamiliari

In particolare, l’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

Cessione del credito a Partite IVA

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti. È dunque ampliata la platea degli “acquirenti finali” che possono acquistare dalla propria banca (o da altre società appartenenti al gruppo bancario) crediti d’imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi: non più soltanto i “clienti professionali privati” correntisti della cedente o della capogruppo, ma anche a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca. La novità si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, fermo restando il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), Dl 34/2020.

Semplificazioni impianti FER

Istituito dal 1° gennaio 2023, a carico dei titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni in cui si trovano le concessioni. Modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo di tali risorse saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”.

 

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