bagno tipo

Il bagno accessibile non deve essere un bagno “speciale”, ma un bagno utilizzabile anche da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze

Ogni qualvolta sia necessario progettare, per ristrutturazione o nuova realizzazione, un ambiente bagno ad uso pubblico, è prassi ormai consolidata fare riferimento al concetto di “bagno tipo”; tra la fine degli anni Ottanta e i Novanta del secolo scorso sono state elaborate delle norme di riferimento per definire le caratteristiche di questi ambienti. Nel corso degli anni queste norme sono diventate il “Vangelo” a cui ogni progettista o tecnico fa riferimento perché semplificano, e soprattutto sollevano da ogni responsabilità chiunque debba configurare un ambiente bagno pubblico.

Principali norme di riferimento per progettare un bagno per persone con disabilità

  • Legge 13/89 – Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

  • Circolare ministeriale n. 1669 del 22/06/1989 – Ministero dei Lavori Pubblici – Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13;

  • D.M. 236/89 – Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • D.P.R. 503/96 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.

Queste norme sono rimaste tali e quali senza ulteriori modifiche o aggiornamenti da quando sono state rilasciate. Riportano misure, spazi minimi inderogabili dei locali, in particolare le dimensioni e le caratteristiche che deve avere un ambiente bagno destinato all’utilizzo da parte di persone diversamente abili e con ridotta o limitata capacità motoria, per poter essere dichiarato agibile a tale fine.

È opportuno precisare che le normative non richiedono un bagno riservato, ad uso esclusivo delle persone con disabilità. Il bagno accessibile non deve essere un bagno “speciale”, ma un bagno utilizzabile anche da chi ha maggiori difficoltà o particolari esigenze. Inoltre non è prevista nemmeno la divisione per sessi, è sufficiente che ce ne sia uno accessibile sia agli uomini sia alle donne. Gli elementi che è necessario tenere in considerazione per una corretta progettazione di un “bagno tipo” sono in estrema sintesi i seguenti:

  • La definizione di uno spazio adeguato per il movimento delle persone, anche se obbligate all’uso di una sedia a ruote.
  • La presenza di una porta d’accesso a battente, apribile solo verso l’esterno, per potere accedere al bagno anche in caso di cadute accidentali.
  • Presenza di segnaletica situata sulla porta.
  • Prevedere spazi adeguati per gli apparecchi sanitari - davanti al lavabo e a lato del vaso sanitario.
  • Il lavabo e il vaso sanitario devono essere adeguati per l’utilizzo da parte di diversamente abili.
  • Prevedere corrimano, ovvero punti di appoggio per la persona in piedi, e ausili, per sostentamento o trasferimento dalla sedia a ruote, in prossimità degli apparecchi.
  • Prevedere un campanello per le chiamate di emergenza in prossimità del vaso e della vasca o doccia.
  • Impiego di miscelatori a leva per l’erogazione dell’acqua, in modo da facilitare l’uso. Sarebbero da preferire quelli di tipo elettronico con comandi a foto-cellula.
  • Si deve verificare che l’acqua calda non possa essere causa di scottature e a tal fine, è indispensabile utilizzare miscelatori termostatici - che consentono di impostare la temperatura.
  • Lavabo con installazione ad altezza massima di 80 cm dal pavimento, con sifone da incasso, tubo di scarico flessibile
  • La pavimentazione deve avere caratteristiche anti-sdrucciolo.
  • Lo specchio deve essere installato in modo che il profilo inferiore si trovi ad una altezza di 90 centimetri da terra e dovrebbe avere la possibilità di essere inclinato per consentirne la visione anche a coloro i quali si trovano su una sedia.
  • La serratura del bagno, da realizzare con una manopola girevole e non con la chiave, deve essere grande per venire usata anche da chi ha difficoltà alle mani ed in caso di emergenza deve poter essere aperta dall’esterno. La porta dovrebbe essere munita della serratura “anti-malore”, apribile dall’esterno del locale bagno per mezzo di una semplice moneta.

Chiaramente, queste sono indicazioni generali, a cui in deroga si potrebbero aggiungere norme specifiche applicate dagli enti locali come le ASL o le Regioni a cui è sempre doveroso fare riferimento. Infine, dato che le norme a cui abbiamo fatto riferimento in questo testo avevano come obiettivo principale l’abbattimento delle barriere architettoniche si chiariscono di seguito alcuni concetti connessi a questo tema:

  • EDIFICIO ACCESSIBILE – Secondo questo requisito un edificio e le singole unità immobiliari che lo compongono possono essere raggiunte e percorse senza alcuna limitazione da una persona portatrice di handicap che si muove in carrozzina.
  • EDIFICIO VISITABILE – Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare.
  • EDIFICIO ADATTABILE – Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Ponte Giulio logoSicurezza in bagno è una rubrica realizzata in collaborazione con Ponte Giulio. Questo articolo è apparso originariamente sul numero 3-2021 della rivista: clicca qui per leggerlo in edizione digitale. 

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