È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il D.P.G.R.  31/07/2020, n. 2/Reg., recante “la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell’articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18.”

Il provvedimento definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, oltre ai requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione degli esperti e degli organismi cui affidare compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.

Inoltre, vengono fissati i requisiti minimi di efficienza energetica degli impianti termici, definiti i valori massimi della temperatura ambiente da rispettare nell’esercizio degli impianti, e le sanzioni da porre in carico a tutti i soggetti obbligati. 

Esercizio

All’art. 11, il decreto stabilisce che l'esercizio dell’impianto termico è affidato al responsabile dell’impianto, che può delegate a un terzo, detto “Terzo Responsabile,” ruolo incompatibile con quello di venditore di energia per il medesimo impianto. Nel caso di impianti termici di potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, il Terzo Responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all'attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del DPR 207/2010 nelle categorie OG 11 oppure OS 28. 

Manutenzione di impianti ibridi

Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tipologia (art. 13, c. 11). 

“Catasto digitale”

Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente [...] le Autorità competenti richiedono alle aziende di distribuzione dell'energia, ai gestori delle reti di teleriscaldamento e ai distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici [...] i dati inerenti l'ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi. (Art. 21)

In allegato al regolamento:

  • i termini e le definizioni ai fini dell’applicazione dello stesso (Allegato A);
  • i limiti di rendimento dei generatori di calore (Allegato B).

Per approfondire, leggi il regolamento completo

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