La Giunta regionale del Piemonte, con la Deliberazione del 21 maggio 2021 n. 10-3262, ha approvato una serie di disposizioni che riguardano la gestione operativa del catasto degli impianti termici (Allegato A); le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici (Allegato B) e gli obblighi di comunicazione in capo ai distributori, ai fornitori e venditori di combustibile (Allegato C).

Pubblicata sul Bollettino ufficiale regionale del 27 maggio 2021, la Deliberazione si è resa necessaria per “le modifiche normative intervenute in materia, unitamente alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea per le violazioni dei valori limite del materiale particolato PM10 e per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO2, e che interessano anche zone del Piemonte”, così da rendere la legislazione regionale relativa ai controlli sugli impianti termici coerente con le disposizioni statali e con le altre disposizioni regionali. Il provvedimento ha l’obiettivo di perseguire in maniera più efficace l’obiettivo di rinnovo degli impianti termici più obsoleti e inquinanti, per migliorare la qualità dell’aria e incentivare la transizione energetica. Per leggere il documento completo, clicca qui.

Accertamento e ispezione degli impianti termici: quali sono le autorità competenti?

Nell'ambito dei controlli degli impianti termici, l'ARPA è competente a svolgere le ispezioni degli stessi; la Città metropolitana di Torino e le province sono competenti ad eseguire accertamenti, verifiche e a richiedere ad ARPA ispezioni specifiche; ARPA ha facoltà di avvalersi di personale delle province e della Città Metropolitana, esperto nelle attività ispettive, attraverso specifiche convenzioni con gli enti interessati. Alle Province sono attribuite le funzioni di controllo
delle emissioni atmosferiche degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione che sono attribuite ai Comuni.

I doveri dell’ispettore dell’impianto

L’ispettore

a. deve:

  • essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
  • eseguire i controlli e le misurazioni secondo la normativa vigente e riportarne i risultati nei pertinenti rapporti di prova;
  • annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova;
  • controllare i parametri descritti nei rapporti di cui agli Allegati 8a (Rapporto di prova - Ispezioni impianti con generatore di calore a fiamma) e 8b (Rapporto di
    prova - Ispezione impianti con macchine frigorifere) delle “Linee Guida” per la tipologia di impianto ispezionata, compilando interamente il rapporto, comprensivo di eventuali allegati; il rapporto dovrà essere consegnato al Responsabile dell’impianto e caricato sul CIT a cura dell’organo di controllo;
  • soddisfare le eventuali richieste d’informazioni o chiarimenti pertinenti al servizio;

b. deve verificare:

  • le generalità del Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico o della persona delegata; la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 10;
  • che la conduzione e gestione dell’impianto, comprese le operazioni di manutenzione, siano state eseguite secondo le norme vigenti;

c. non deve:

  • eseguire interventi sull'impianto;
  • consigliare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
  • esprimere giudizi o apprezzamenti di qualsiasi genere riguardanti l’impianto, i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso.

 

 

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