green pass

Per artigiani e liberi professionisti non ci sono sostanziali novità: i clienti avranno la facoltà, ma non l’obbligo, di chiedere l’esibizione del green pass

Il presidente del consiglio Mario Draghi ha firmato due Dpcm per integrare il decreto sull’obbligo del green pass sui luoghi di lavoro approvato a settembre (qui il testo completo).  I Dpcm chiariscono come si svolgeranno i controlli nel settore pubblico e in quello privato; come si dovranno comportare i soggetti esentati dal vaccino per motivi di salute; quali sanzioni rischia il lavoratore sprovvisto di green pass – da 600 a 1500 euro di multa – e il datore di lavoro che non effettua i dovuti controlli.

Per quanto riguarda artigiani e liberi professionisti, non ci sono sostanziali novità rispetto a quanto previsto dal decreto, e specialmente rispetto a quanto è già stato chiarito con le FAQ pubblicate successivamente sul sito del governo: l’obbligo del green pass vale anche per loro, ma i clienti hanno solo “la facoltà”, e non il dovere, di chiedere la certificazione verde all’artigiano che si reca presso la loro abitazione per svolgere un lavoro

Lo stesso concetto è ribadito anche dalle nuove FAQ, pubblicate insieme ai Dpcm, anche se riferito a una diversa categoria lavorativa, quella dei tassisti: “I clienti non sono tenuti a verificare il green pass dei tassisti o dei conducenti di NCC.” Vale anche la regola inversa, come chiarito nella FAQ successiva a proposito di parrucchieri, estetisti e altri operatori del settore dei servizi alla persona: “Il titolare dell’attività deve controllare il pass dei propri eventuali dipendenti ma non deve richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.”

A rigor di logica, quindi, anche idraulici, installatori ed elettricisti non potranno chiedere il green pass ai propri clienti.

 

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